La Corte di Cassazione ha affermato che è posta a carico del medico “la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile”.
E' molto intessante vedere la ricostruzione della Suprema Corte rispetto alla ripartizione dell’onere probatorio nelle fattispecie di responsabilità medica. Inoltre, chiarisce come debba operare la regula iuris della preponderanza dell’evidenza.
Essa si compone di due criteri:
la regola del più probabile che non, in base alla quale il giudice deve scegliere l’ipotesi che, sulla base delle prove allegate, è dotata di un “grado di conferma logica superiore all’altra”;
la regola della prevalenza relativa, secondo cui il giudice deve scegliere come “vero” l'enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili.
La responsabilità civile del prestatore d’opera, se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, è limitata alla sola colpa grave.
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