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INFORTUNIO SUL LAVORO

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INVALIDITA' CIVILE

​MALASANITA'

esame autoptico

​autopsia

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MALASANITA'

Se un paziente a seguito di una diagnosi non corretta o tardiva, un intervento chirurgico o una terapia, anziché avere un beneficio presenta un peggioramento delle sue condizioni di salute o addirittura perviene all'exitus, potrebbe trattarso di un caso di malpractice.

Nonostante la grandissima professionalità del personale sanitario italiano infatti, possono verificarsi nella gestione delle cure, nella somministrazione di farmaci, negli interventi chirurgici, casi di omissioni, ritardi, errori diagnostici o terapeutici.

Il medico legale, con la collaborazione di uno o più specialisti nella disciplina medica in questione (anestesista, cardiologo, chirurgo, ginecologo, neonatologo, radiologo, urologo, ecc.), dopo aver effettuato un approfondito esame della documentazione sanitaria, se riscontrerà una responsabilità colposa individuando il nesso causale tra la prestazione sanitaria e le conseguenze subite dal paziente, redigerà una perizia obiettiva e scientificamente fondata, necessaria per procedere alla richiesta del risarcimento del danno.

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ESAME AUTOPTICO - AUTOPSIA

Se una persona è deceduta in conseguenza di un reato o in circostanze tali da far sorgere il sospetto di un reato (persona trovata morta, deceduta nel corso di attività sportiva o di un ricovero ospedaliero), il Pubblico Ministero può disporre l’accertamento delle cause della morte mediante autopsia. 

Sia la parte offesa che l’indagato possono incaricare un medico legale ad assistere e partecipare all’esame autoptico nell’interesse di chi lo ha nominato.

Al termine il medico legale redigerà una relazione scritta al proprio committente. 

Poiché l’autopsia è un atto non ripetibile, è necessario che la nomina del medico legale di parte avvenga prima possibile.

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INFORTUNISTICA STRADALE

La relazione medico legale di parte, commissionata dal danneggiato direttamente o a mezzo del suo legale, è un certificato scritto in cui il medico legale incaricato valuta gli esiti delle lesioni riportate, una volta terminato il processo di guarigione, sulla base della certificazione medica ed eventualmente dell’esame obiettivo, che potrà essere effettuato da remoto o in persona. Il giudizio medico legale consta di più voci, rappresentate essenzialmente da:

- inabilità temporanea, corrispondente al periodo di tempo in cui il danneggiato non ha potuto svolgere a causa delle lesioni subite e del loro processo di guarigione, totalmente o parzialmente, le proprie attività quotidiane;

- danno biologico, che è la menomazione permanente dell’integrità psico-fisica che il danneggiato ha riportato a causa dell’incidente stradale.

Si parla di lesioni di lieve entità (micropermanenti) quando il loro punteggio di invalidità è compreso tra lo 0 e il 9%; al di sopra di tale percentuale si parla invece di menomazioni macropermanenti;

- eventuale incidenza sulla capacità lavorativa specifica, in riferimento alla attività svolta dal danneggiato.

La relazione medico legale di parte è un importante inquadramento dell’entità del danno riportato ed uno strumento di comparazione con la proposta valutativa formulata dal medico fiduciario della Compagnia assicuratrice, allo scopo di consentire il giusto ristoro dei danni subiti.

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INFORTUNISTICA PRIVATA

Se è stato stipulato un contratto con una Compagnia di Assicurazioni per la tutela dagli infortuni e/o le malattie, l’assicurato in caso di sinistro può richiedere al medico legale di valutare gli esiti delle lesioni riportate o le conseguenze della malattia patita, una volta terminato il processo di guarigione, sulla base della certificazione medica ed eventualmente dell’esame obiettivo, che potrà essere effettuato da remoto o in persona.

La relazione medico legale di parte è un importante inquadramento dell’entità del danno riportato ed uno strumento di comparazione con la proposta valutativa formulata dal medico fiduciario della Compagnia assicuratrice, allo scopo di consentire il giusto indennizzo dei danni subiti.

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INFORTUNIO SUL LAVORO

L’infortunio sul lavoro può verificarsi mentre si svolge il proprio lavoro oppure durante il tragitto casa-luogo di lavoro e viceversa (cosiddetto infortunio in itinere).

In questi casi è prevista la tutela da parte dell’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro).

Una volta terminato il processo di guarigione se residuerà un danno biologico compreso tra il 6% ed il 15% ci sarà un indennizzo in capitale, cioè il lavoratore percepirà l’indennizzo una sola volta, mentre per i danni dal 16% in poi è prevista una rendita mensile.

L’INAIL interviene a garanzia del lavoratore anche nelle malattie professionali.

La relazione medico legale in tale ambito si esprime sulla valutazione del danno biologico residuato, mettendo a conoscenza il committente dell’entità dell’indennizzo che gli spetta.

Se il lavoratore si trova in disaccordo con le valutazioni effettuate dall’INAIL può presentare un’opposizione amministrativa e, successivamente, ricorrere in giudizio per la tutela dei propri diritti.

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MOBBING

La valutazione medico legale dei casi di mobbing è basata sull’analisi delle circostanze e delle cause responsabili (studio dell'ambiente lavorativo, del tipo di vessazione subita ecc.), sull’accertamento del danno, sulla constatazione obiettiva della lesione e sulla dimostrazione del rapporto di causalità esistente tra le cause e l’effetto dannoso che si è prodotto.

Per i danni da mobbing non è possibile applicare il principio della causalità esclusiva, ma occorrerà tener conto delle concause -preesistenti, coesistenti o sopravvenute- che concorrono al verificarsi dell’evento dannoso, escludendo le mere occasioni prive di valenza causale.

La perizia del medico legale, redatta con la collaborazione dello psichiatra e valida ai fini legali per attestare il mobbing dal punto di vista medico così come previsto dalla Legge Italiana, deve identificare quindi la diagnosi del danno, la sussistenza del nesso di causalità e la quantificazione del danno biologico residuato in punti percentuali.

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INVALIDITA' CIVILE

Tutti coloro in età tra i 18 ed i 65 anni, cittadini italiani residenti in Italia o stranieri titolari di carta di soggiorno, affetti da malattie congenite e acquisite di carattere fisico o psichico, che presentino una riduzione permanente della capacità lavorativa, possono chiedere di essere riconosciuti invalidi civili.

A partire dalla percentuale di invalidità del 74% si ha diritto, se il reddito annuo lo consente, a percepire un assegno mensile di invalidità.

I minorenni che abbiano persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età hanno diritto ad una indennità di frequenza, fino al compimento del 18° anno.

Coloro che hanno più di 65 anni in caso di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età hanno diritto all’assistenza socio-sanitaria.

Tutti invalidi in misura del 100% che, indipendentemente dall’età, si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, hanno diritto alla indennità di accompagnamento.

Tenendo conto delle patologie riscontrate il medico legale redigerà una relazione scritta, valutando il grado di invalidità.

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